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In tema di fatture soggettivamente inesistenti, quanto all’imposizione diretta, poiché i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente per commettere il reato ma, nella maggior parte dei casi, per essere commercializzati, non è più sufficiente il coinvolgimento, anche consapevole, dell’acquirente in operazioni fatturate da soggetto diverso dall’effettivo venditore perché i costi non siano deducibili. Resta, peraltro, pur sempre ferma la verifica della concreta deducibilità dei costi stessi in relazione ai requisiti generali . Quanto, invece per l’imposizione indiretta, e alla detraibilità dell’IVA l’onere probatorio deve esser assolto dal contribuente. Questo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1565 del 27 Gennaio 2014